mercoledì 14 gennaio 2026

REFERENDUM 2026 (UNO VALE UNO)

 ... e voi non valete un cazzo. 


Come vogliono diventino gli articoli della Costituzione Italiana interessati dalla riforma.

Art. 87
Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 102
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario, le quali disciplinano altresì distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti.
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 104
La magistratura  costituisce  un  ordine  autonomo  e indipendente da ogni altro potere ed e' composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.
Il  Consiglio  superiore  della  magistratura  giudicante  e   il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo,  da  un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche  e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il  Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila  mediante elezione,  e,  per  due  terzi,  rispettivamente,  tra  i  magistrati giudicanti e  i  magistrati  requirenti,  nel  numero  e  secondo  le procedure previsti dalla legge.
Ciascun  Consiglio  elegge  il  proprio  vicepresidente   tra   i componenti designati mediante  sorteggio  dall'elenco  compilato  dal Parlamento in seduta comune.
I  componenti  designati  mediante  sorteggio  durano  in  carica quattro anni e non possono partecipare alla  procedura  di  sorteggio successiva.
I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali  ne'  far  parte  del  Parlamento  o  di  un Consiglio regionale. 

Art.  105
Spettano  a  ciascun  Consiglio  superiore  della magistratura,  secondo  le  norme  sull'ordinamento  giudiziario,  le assunzioni, le  assegnazioni,  i  trasferimenti,  le  valutazioni  di professionalità e  i  conferimenti  di  funzioni  nei  riguardi  dei magistrati. 
La  giurisdizione  disciplinare  nei  riguardi   dei   magistrati ordinari, giudicanti  e  requirenti,  e'  attribuita  all'Alta  Corte disciplinare
L'Alta Corte è composta  da  quindici  giudici tre  dei  quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori  ordinari  di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante  elezione,  nonché  da  sei magistrati giudicanti e tre requirenti,  estratti  a  sorte  tra  gli appartenenti alle rispettive  categorie  con  almeno  venti  anni  di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano  svolto funzioni di legittimità. 
L'Alta Corte elegge il presidente  tra  i  giudici  nominati  dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall'elenco  compilato dal Parlamento in seduta comune. 
I  giudici  dell'Alta  Corte  durano  in  carica  quattro   anni.
L'incarico non può essere rinnovato. 
L'ufficio di giudice dell'Alta Corte e' incompatibile con  quelli di membro del Parlamento, del Parlamento  europeo,  di  un  Consiglio regionale  e  del  Governo,  con  l'esercizio  della  professione  di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge. 
Contro le sentenze emesse dall'Alta Corte  in  prima  istanza  è' ammessa impugnazione, anche per motivi di  merito,  soltanto  dinanzi alla stessa Alta Corte,  che  giudica  senza  la  partecipazione  dei
componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.
La legge  determina  gli  illeciti  disciplinari  e  le  relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il  funzionamento dell'Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti  o  requirenti siano rappresentati nel collegio

Art. 106
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni  e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Art. 110
Ferme le competenze di ciascun Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.


Le FONTI?
Beoti.

La Costituzione Italiana, bistrattata, incompresa, disapplicata. 
Anziché modificarla, sarebbe intelligente varare leggi che la rispettino. 
Sarebbe intelligente, appunto. 

E lui, il pernicioso:
Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare». (25A05968) (GU Serie Generale n.253 del 30-10-2025)



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Memento: un bel tacer non fu mai scritto.